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Ordinanza — n. 18556/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to expiration of appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Maluk Achraf inadmissible because it was submitted after the statutory deadline had passed. The appellant challenged a second-instance judgment confirming convictions under specific criminal code articles, but the appeal was lodged on May 9, 2022, while the lower court's decision became final on March 12, 2022. The court rejected the request, ruling that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a final judgment is inadmissible if filed after the expiration of the time limit for filing the appeal, as the right to appeal is extinguished by the lapse of the prescribed period.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal final judgment time limit expiration rinvio del dibattimento africa orientale termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALUK ACHRAF nato il 23/02/1992 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOtrarecàvviso a le—p-artii-'j udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Maluk Achraf ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 25/01/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino per il reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625, comma 2, n. 4, cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, atteso che esso è stato proposto in data 09/05/2022, mentre la sentenza impugnata è passata in giudicato in data 12/03/2022, come si evince dalla attestazione di irrevocabilità apposta in data 29/03/2022. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente