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Ordinanza — n. 18555/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance settlement sentences as non-appealable under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants challenged a Milan Court of Appeal decision that dismissed criminal charges due to prescription and reduced penalties based on a settlement agreement. The court ruled that under the new procedural law, appeals against such settlement-based second-instance judgments are strictly prohibited, rendering all submitted grounds for cassation invalid.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments based on settlement agreements are inadmissible as the new procedural law grants parties a preclusive right to waive further litigation.

Parole chiave

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settlement agreement second instance judgment cassation appeal procedural inadmissibility prescription of crime penal code court costs alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 1 della legge n. 103/2017
pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
art. 599-bis cod. proc. pen
I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01
tra le ultime Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01;
Sez. 6, sent. n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01
Sez. 6, sent. n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEMETRIO DEREK nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 02/08/1996 DECOLOMBI DANI nato a MONCALIERI il 19/11/1994 DEMETRIO DANIELE nato a SARZANA il 20/03/1973 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle parti;4' udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; MOTIVI DELLE DECISIONE Demetrio Derek, Decolombi Dani, Demetrio Daniele ricorrono, con distinti atti e a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in -elazione al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione, e ha dichiarato inammissibili per rinuncia i motivi di impugnazione diversi dalla riduzione della pena che, decidendo sull'accordo delle parti, ha rideterminato.

Ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Pavia per i reati di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. (capo A), e 81 cpv., 110, 56, 624-bis, cod. pen. (capo B). Demetrio Derek e Demetrio Daniele svolgono le medesime doglianze con cui deducono erronea applicazione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati ascritti; lamenta che non sia stata ritenuta la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; deducono violazione di legge nonché vizio di motivazione per non essere stato riqualificato il reato di cui al capo A) ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; sotto il profilo della violazione di legge, lamentano la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Decolombo lamenta che il fatto di cui al capo A) non sia stato qualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Tutti i motivi proposti dai ricorrenti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01;

Sez. 6, sent. n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore