Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18554/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18554/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18554/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACHERA FABIO nato a MILANO il 06/09/1966 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Pachera Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale locale per i reati di cui agli artt. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 367 cod. pen. Deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1) di imputazione (art. 189, comma 7, cod. strada). Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, esso è generico perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 2 e 3).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa penale ritardo ingiustificato dell'azione penale errore nella commisurazione della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie reati penali responsabilità penale dei minori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACHERA FABIO nato a MILANO il 06/09/1966 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pachera Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale locale per i reati di cui agli artt. 189, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 367 cod. pen. Deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 1) di imputazione (art. 189, comma 7, cod. strada). Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, esso è generico perché non si confronta in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 2 e 3).

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid