Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify factual and legal grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged the appellate court's confirmation of liability for attempted theft, but failed to pinpoint how the reasoning differed from the lower court's established views. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically address the reasons given by the court of appeal, as they must not merely reproduce arguments already discussed and rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDOVIC HASNIYA nato il 10/10/1977 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ‘,1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hamidovic Hasniya ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale cittadino - per avere assolto l'imputata dal reato ascrittole al capo b) limitatamente ai tre episodi avvenuti nel 2007, perché il fatto non sussiste, e per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa con riferimento alle restanti condotte delittuose di cui al capo b), per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione - ha confermato la dichiarazione di responsabilità della prevenuta in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso con altra persona.
Deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 56 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto, oltre ad essere articolato sul piano del fatto, è del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (p. 6). Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci