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Ordinanza — n. 18552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHENO MANCHENO OBIDIO EDUARDO nato il 06/10/1977 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mancheno Mancheno Obidio Eduardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa della sentenza del locale Tribunale che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Deduce, con riferimento al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", violazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., nonché contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto, oltre ad essere articolato sul piano del fatto (la tesi alternativa è peraltro smentita da molteplici circostanze di cui la sentenza impugnata ha dato conto), è del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 4 e 5).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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testimonianze contraddittorie udienza dibattimentale mancata prova di parzialità prove tardive carenza di credibilità oggettiva prove inconcludenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCHENO MANCHENO OBIDIO EDUARDO nato il 06/10/1977 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Mancheno Mancheno Obidio Eduardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano confermativa della sentenza del locale Tribunale che lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Deduce, con riferimento al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", violazione degli artt. 530, 533 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., nonché contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto, oltre ad essere articolato sul piano del fatto (la tesi alternativa è peraltro smentita da molteplici circostanze di cui la sentenza impugnata ha dato conto), è del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 4 e 5).

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il