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Ordinanza — n. 18551/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to specifically refute lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already examined and rejected by the appellate court without providing specific refutation. The appellant claimed illogical reasoning regarding his capacity to understand and will, but the court found the appeal lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Cassation appeals must be specific and cannot be inadmissible if they simply reproduce reasons already discussed and rejected by the lower court without new argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement Article 591 cassation procedure verdetto di colpevolezza confessione testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI SALVATORE nato a CATANIA il 07/11/1978 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nicolosi Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale cittadino - per avere operato un giudizio di equivalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante ed avere, in conseguenza, rideterminato la pena - ha confermato l'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Deduce illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.

Il ricorso è inammissibile perché generico, atteso che si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese (pp. 2 e 3), con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la motivazione non è basata esclusivamente sulle impressioni del colloquio tra perito e imputato. Deve ribadirsi come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr