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Ordinanza — n. 18550/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18550/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18550/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t, Salerno Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Tribunale di La Spezia per il reato di tentato furto, altresì riconosciuta la recidiva specifica. Deduce erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché erronea applicazione della recidiva. In data 05/01/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18550/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché erronea applicazione della recidiva. In data 05/01/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv.

Parole chiave

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transazione finanziaria flussi finanziari illeciti vendita in contanti negozio giuridico immobiliare indagine su reati finanziari arbitraggio finanziario

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Deduce erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; t,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salerno Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ha confermato la pronuncia di colpevolezza del Tribunale di La Spezia per il reato di tentato furto, altresì riconosciuta la recidiva specifica. Deduce erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché erronea applicazione della recidiva. In data 05/01/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv.

Andrea Amati. Il ricorso è inammissibile. In entrambi i motivi in cui si articola, esso si appalesa generico, atteso che si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese (pp. 4 e 5), con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E P () S 1 TA T Il Pr sidente