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Ordinanza — n. 18548/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drunk driving as grounds are generic and factually unsupported.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18548/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Mauro Volpi's appeal against his conviction for drunk driving inadmissible. Volpi argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical regarding his liability, but the court found the appeal generic and merely repeating issues already examined in the appellate judgment. The court rejected the claim that alcohol absorption times are abstractly determinable, noting the defendant provided no evidence to doubt the blood test results or the timing of his intoxication.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, developed on factual grounds without new evidence, and limited to reproducing issues already examined by the appellate court without autonomous argumentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction inadmissible appeal generic appeal grounds alcohol absorption curve blood test evidence appellate review standards procedural inadmissibility prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini
Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017
Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPI MAURO nato a MILANO il 18/12/1963 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 4

MOTIVI DELLA DECISIONE

Volpi Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare di Lodi in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Il ricorso è inammissibile. Oltre ad essere manifestamente infondato e sviluppato sul piano del fatto, esso si appalesa generico, atteso che, nella sostanza, si limita a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese (p. 3), con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

La Corte territoriale ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto e dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione (Sez. 4, n. 45211 del 13/09/2018, Tomadini, non massimata;

Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018). L'imputato, peraltro, non ha fornito alcun elemento per dubitare del risultato (esami del sangue effettuati un'ora e mezzo dopo l'incidente), né ha indicato in quale orario avrebbe assunto la sostanza alcolica. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore D E t) O S ItT A T :\ Il Presidente