Cassation court dismisses appeal against conviction for theft based solely on fingerprint evidence as inadmissible due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zivanovic Danijel inadmissible and generic. The appellant challenged the conviction for theft based on fingerprint evidence, arguing a lack of logical motivation, but failed to provide specific legal or factual grounds for dissent. The court ruled that the detailed lower court reasoning regarding fingerprint reliability was sufficient and the appeal merely repeated previously rejected criticisms without new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen.; The appeal must contain specific grounds of law and fact; generic complaints lacking a precise comparison with the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIVANOVIC DANIJEL nato il 17/10/1987 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Zivanovic Danijel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. Deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base della sola prova dattiloscopica. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Invero, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e irídefettibilmente, il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta: confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata (pp. 2 e 3), con motivazione rispettosa dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità, a mente dei quali il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167; sul punto anche Sez. 4, n. 37712 del 07/10/2021, Ferrari, non massimata).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il