Ordinanza — n. 18546/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OULD LAHRAGUIA MOHCINE nato il 24/04/1991 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Ould Lahraguia Mohcine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di furto aggravato. Deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. perché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. era da ritenersi implicitamente invocata nella richiesta di contenimento della pena irrogata; nonché dell'art. 168 cod. pen., per avere la sentenza impugnata disposto la revoca di una sospensione della pena che già era stata revocata. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen; Ordinanza — n. 18546/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. perché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. era da ritenersi implicitamente invocata nella richiesta di contenimento della pena irrogata; nonché dell'art. 168 cod. pen., per avere la sentenza impugnata disposto la revoca di una sospensione della pena che già era stata revocata. Il ricorso è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OULD LAHRAGUIA MOHCINE nato il 24/04/1991 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ould Lahraguia Mohcine ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di furto aggravato. Deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. perché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. era da ritenersi implicitamente invocata nella richiesta di contenimento della pena irrogata; nonché dell'art. 168 cod. pen., per avere la sentenza impugnata disposto la revoca di una sospensione della pena che già era stata revocata. Il ricorso è inammissibile.
In entrambi i motivi in cui si articola, esso si appalesa del tutto generico, atteso che non svolge alcuna argomentata confutazione della sentenza impugnata. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside