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Ordinanza — n. 18460/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeiting due to lack of non-prosecution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18460/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting and money laundering. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the defense failed to formally request this exemption during the appellate proceedings. Consequently, the court rejected the claim as unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 648 c.p.: A request for non-prosecution must be explicitly raised by the defense; failure to do so precludes its consideration on appeal, rendering such arguments inadmissible.

Parole chiave

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non-prosecution exemption counterfeiting crime appellate procedure inadmissible appeal criminal liability contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 648 c.p.
8 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato il diniego dell'esimente per entrambi i delitti contestati, sebbene agli atti non risulti che in appello il difensore l'abbia richiesta anche in relazione al delitto ex art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
pen., valorizzando il significativo numero delle res contraffatte, oggetto di ricettazione, elemento che ha giudicato già di per sé sufficiente ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo e che, anzi, aveva indotto ad escludere anche la attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 131-bis cod. pen
e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello (cfr., pag.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE SOULEYMANE nato il 08/03/1970 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale salentino, in data 22 settembre 2017, aveva riconosciuto Souleymane Gueye responsabile dei reati di cui agli artt.648 e 474 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello (cfr., pag. 8 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato il diniego dell'esimente per entrambi i delitti contestati, sebbene agli atti non risulti che in appello il difensore l'abbia richiesta anche in relazione al delitto ex art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., valorizzando il significativo numero delle res contraffatte, oggetto di ricettazione, elemento che ha giudicato già di per sé sufficiente ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo e che, anzi, aveva indotto ad escludere anche la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente