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Ordinanza — n. 18459/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling arguments were merely repetitive of already rejected merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18459/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Danilo Cantoro's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the subjective element of the crime of receiving stolen goods, but the court found his arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the court upheld the conviction for recidivism and ordered Cantoro to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new grounds or legal reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible appeal repetitive arguments subjective element court costs fine ricettazione prove acquisite illegalmente eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 c.p.
Art. 360 c.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORO DANILO nato a TRICASE il 31/03/1986 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale salentino, in data 2 febbraio 2015, aveva riconosciuto Danilo Cantoro responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata, anche richiamando le argomentazioni spese dal tribunale, ha confermato la diagnosi relativa alla ravvisabilità del dolo di fattispecie in capo all'imputato, sottolineando come la natura delle res e le modalità con cui sono state rivendute, nonché il fatto che la versione resa dal Cantoro non fosse credibile, convergessero nel senso della consapevolezza in capo a questi di possedere beni di provenienza delittuosa (ex plurimis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensdr-e—\ Il Presidente