Italian court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Coricciati inadmissible, upholding his conviction for receiving stolen goods. The appellant argued that the subjective element of the crime was missing and that the charge should be reclassified under Article 712 of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the nature of the property and the defendant's failure to justify its illicit origin were sufficient to establish intent, thereby excluding the lesser offense of negligent acquisition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 712 cod. pen.; Art. 713 cod. pen.: The court established that the nature of the received property and the accused's failure to justify its illicit origin constitute sufficient elements to diagnose the subjective intent of receiving, even in its eventual form, and to exclude the contravention of acquiring goods of suspected origin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORICCIATI SALVATORE nato a LECCE il 29/05/1971 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale salentino, in data 15 dicembre 2017, aveva riconosciuto Salvatore Coricciati responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione e la mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata alle pagine 2 e 3, la natura della res ricettata, nonché la mancata giustificazione da parte del prevenuto del possesso di un bene provento di illecito, costituiscono elementi idonei su cui congruamente poter fondare la diagnosi circa il dolo della ricettazione, quantomeno nella forma eventuale, e, nel contempo, per escludere la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza, caratterizzata da una condotta meramente negligente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente