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Ordinanza — n. 18454/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless due to manifest illogical reasoning by lower court on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18454/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, but the court found the lower court's reasoning based on prior precedents and crime severity to be manifestly illogical. Consequently, the appellate court's confirmation of the conviction for money laundering was upheld as binding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is manifestly illogical, even if it references only decisive elements rather than all favorable or unfavorable facts.

Parole chiave

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money laundering conviction generic mitigating circumstances manifest illogical reasoning inadmissible appeal Cassazione ruling circostanze attenuanti condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUAIBI AHMED nato il 09/06/1960 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi, in data 13 luglio 2016, aveva riconosciuto Chouaibi Ahnned responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dai giudici di merito ai numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro anche per reati della stessa indole di quello per cui si procede, nonché alla gravità del fatto contestato, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid