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Ordinanza — n. 18453/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances were properly denied due to lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18453/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly noted the absence of positive elements or useful cooperation from the defendant. Consequently, the court ruled that the denial was legally sound and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 56-629 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Generic mitigating circumstances require positive evidence of meritorious conduct; their denial is justified by the lack of such elements and does not require further justification.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive evidence requirement criminal liability appeal inadmissibility procedural merit circostanze attenuanti difetto di motivazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 56-629 cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
271269), anche considerato il principio, fatto proprio dal secondo giudice, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELEGRAFO DONATO nato a BARI il 31/01/1987 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 21 maggio 2021, aveva riconosciuto Donato Telegrafo responsabile dei delitti di cui agli artt. 56-629 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e lo aveva perciò condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato alle pagine 12 e 13 all'assenza di elementi positivamente valutabili e di utile collaborazione da parte del prevenuto consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio, fatto proprio dal secondo giudice, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi