Italian court dismisses appeal claiming extortion was merely aggravated fraud against a criminal brother.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Albertino Minurri inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion. The appellant argued the facts constituted only aggravated fraud under Article 640, but the court found this argument merely repetitive of previously rejected criticisms. The decision relied on established jurisprudence distinguishing the threat of revealing a brother's location to his captors as a classic extortion scenario rather than fraud.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629, 640 cod. pen.; The court rejects an appeal arguing that extortion facts constitute only aggravated fraud when the defendant threatens to reveal the victim's location to their captors, establishing that such threats fit the typical schema of extortion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINURRI ALBERTINO nato a COSENZA il 20/01/1968 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Belluno, in data 20 gennaio 2017, aveva riconosciuto Albertino Minurri responsabile dei reati di cui agli artt. 629 e 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena complessiva e finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di estorsione, sostenendo come i fatti di cui all'imputazione debbano essere ricondotti alla sola fattispecie di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito con argomenti avverso i quali il ricorrente non si confronta (cfr., in particolare, pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha sottolineato, uniformandosi alla pacifica giurisprudenza, peraltro puntualmente richiamata, come i fatti contestati non potessero essere sussunti nell'alveo della sola truffa aggravata, avendo l'imputato minacciato il fratello di rivelare ai propri aguzzini dove quest'ultimo abitasse se non avesse corrisposto altro denaro, così prospettandogli l'esistenza di un pericolo reale e realizzabile ad opera del reo, secondo lo schema tipico della fattispecie estorsiva e non già della truffa; cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362 - 01;
Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124 - 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01; Sez. 2 - , n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01): ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres