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Ordinanza — n. 18451/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18451/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity regarding grounds for review. The appellant criticized the lower court's sentencing and lack of consideration for exemption causes but did not identify the specific elements supporting these complaints. Consequently, the court could not exercise its supervisory role, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specifically identify the grounds for criticism and the factual elements supporting them; a generic complaint without specific elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity grounds factual elements supervisory role court costs fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMDOUNI BILEL nato il 15/11/1989 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in data 8 luglio 2019, aveva riconosciuto Amdouni Bilel responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta del tutto generico atteso che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 1 e 3 ha correttamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto e argomentato circa la congruità della pena irrogata, peraltro fissata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre