Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual grounds required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of specificity regarding the grounds for objection. The appellant challenged the conviction for a specific crime but did not identify the factual elements supporting his complaints against the appellate court's reasoning. Consequently, the court could not exercise its supervisory power, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 111 Cost.; A cassation appeal is inadmissible if it lacks the specific identification of the factual elements constituting the grounds for objection, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE FILIPPO nato il 10/09/1962 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo capitolino, in data 16 aprile 2021, aveva riconosciuto Filippo Perrone responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e lo aveva perciò condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., risulta del tutto generico dal momento che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 1 ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., uniformandosi alla pacifica giurisprudenza sul punto, peraltro richiamata, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi