Criminal appeal dismissed because withdrawing all appeal grounds excludes recidivism arguments, preventing penalty reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Trombetta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism and imposed an excessive penalty, but withdrew all appeal grounds except those regarding the sentence itself. The court ruled that withdrawing all grounds implicitly includes the recidivism argument, which is a separate head of decision, thereby barring any claim for a reduced penalty under Article 69 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 69, fourth comma, cod. pen.: When a party withdraws all appeal grounds except those concerning the penalty, the withdrawal is deemed to include all other grounds, such as recidivism, preventing the court from recognizing the prevalence of mitigating circumstances over aggravating ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROMBETTA MARIO nato a CASERTA il 17/09/1977 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello de L'Aquila parzialmente ha parzialmente riformato - riconoscendo la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata equivalente alle contestate aggravanti e, perciò, rideterminando la pena - la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara, in data 22 marzo 2022, aveva riconosciuto Mario Trombetta responsabile del delitto di rapina; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena inflitta, con specifico riguardo al rigetto dell'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, risulta manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli concernenti la pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 6, n. 54431 del 25/10/2018, La Marca Salvatore, Rv. 274315), sicché resta esclusa la possibilità di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti, ostandovi il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., e dunque una riduzione di pena, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere est_ensore Il President