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Ordinanza — n. 18447/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for drug trafficking and money laundering due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18447/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Morchio inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking and money laundering. The appellant raised generic challenges regarding criminal responsibility and the denial of leniency for minor role, which the court found outside the scope of Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that these arguments were not properly deducible in a legality review and lacked the specific factual basis required for consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Generic complaints regarding criminal responsibility or the denial of statutory mitigating circumstances are inadmissible in a legality appeal unless they are specifically deduced and supported by positive evidence of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking money laundering Article 606 c.p.p. legality review mitigating circumstances reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
artt. 648 cod. pen
La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara, in data 21 ottobre 2021, aveva riconosciuto Giuseppe Morchio responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHIO GIUSEPPE nato a CHIVASSO il 14/08/1967 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara, in data 21 ottobre 2021, aveva riconosciuto Giuseppe Morchio responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che i primi tre motivi di ricorso sono articolati su censure generiche in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, nonché, in relazione alla ricettazione, al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità, e che risultano estranee al perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen., non deducibili, dunque, in sede di legittimità, oltre che relative a profili già adeguatamente vagliati e congruamente disattese dalla Corte di appello (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato, da un lato come la finalità di spaccio dovesse logicamente desumersi dalla quantità di stupefacente portata dal prevenuto all'esterno e da quella posseduta a casa, ove veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione, e dall'altro la colpevolezza per la ricettazione, stante il possesso senza alcuna giustificazione di un rilevante numero di biciclette provento di furto, il cui valore significativo esclude la possibilità di concedere l'attenuante invocata); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore