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Ordinanza — n. 18446/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against 599-bis settlement dismissed for inadmissible grounds regarding aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the aggravated circumstance under Article 628, which falls outside the admissible grounds for appeals against sentences issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different sentencing outcome, but the court noted that only issues regarding the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent content of the ruling are permissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 628 c.p.: Appeals against sentences issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for grounds concerning the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, and divergent content of the ruling, excluding complaints about waived motives, non-assessment of exemption conditions, or sentencing errors not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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concordato in appello art. 599-bis c.p.p. ricorso per cassazione circostanza aggravante inammissibilità ricorso Cassa delle ammende sentenza concordato rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., risulta dunque proposto fuori dai casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; osservato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art.
art. 628 cod. pen.
276102); considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., risulta dunque proposto fuori dai casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; osservato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAIUTO FRANCO nato a NAPOLI il 07/12/1985 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e dell'accordo intercorso tra le parti sulla pena, ha confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale del capoluogo partenopeo in data 4 febbraio 2022 nei confronti di Buonaiuto Franco, in relazione ai reati di rapina e lesioni personali, ed ha rideterminato la pena inflitta dal primo giudice giudicando condivisibile la indicazione formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

è ammissibile soltanto laddove vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., risulta dunque proposto fuori dai casi per cui è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; osservato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consiglieryk-estensore Il P