Ordinanza — n. 18445/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELLI RAFFAELE nato a GROTTAGLIE il 28/11/1988 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in data 2 marzo 2022, aveva riconosciuto Raffaele Micelli responsabile dei delitti di tentata estorsione, danneggiamento (consumato e tentato) e tentata violenza privata e lo aveva condannato alla pena complessiva stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta del tutto generico atteso che, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 18445/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in data 2 marzo 2022, aveva riconosciuto Raffaele Micelli responsabile dei delitti di tentata estorsione, danneggiamento (consumato e tentato) e tentata violenza privata e lo aveva condannato alla pena complessiva stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta del tutto generico atteso che, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELLI RAFFAELE nato a GROTTAGLIE il 28/11/1988 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto, in data 2 marzo 2022, aveva riconosciuto Raffaele Micelli responsabile dei delitti di tentata estorsione, danneggiamento (consumato e tentato) e tentata violenza privata e lo aveva condannato alla pena complessiva stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta del tutto generico atteso che, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, in ogni caso, che la doglianza con cui si invoca l'esimente della particolare tenuità del fatto, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato digs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr., Sez. 4 - , n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01;
Sez. 5 - , n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore I