Cassation court dismisses appeal against conviction for receipt, ruling the non-prosecution defense inadmissible due to insufficient value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Chakir Karim inadmissible, upholding his conviction for the crime of receipt. The lower court rejected Karim's claim of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code because the value of the stolen goods and the harm caused were deemed significant. Consequently, the court found no legal violation or manifest illogic in the appellate court's reasoning regarding the objective gravity of the conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The defense of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code is inadmissible when the value of the property involved and the damage suffered by the victim are of non-negligible magnitude, thereby excluding the particular lightness of the conduct required for the exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR KARIM nato il 07/11/1980 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo toscano, in data 23 gennaio 2017, aveva riconosciuto Chakir Karim responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato il diniego dell'esimente sulla base del valore delle res ricettate e del danno patito dalla persona offesa, valutati di entità non minima, ovvero invocando elementi certamente idonei ad escludere la non particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo e rispetto ai quali la difesa si limita ad invocare una valutazione diversa non riuscendo ad evidenziare profili di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente