Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and failure to address recidiva reiterata requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Allia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had confirmed Allia's conviction for insulting public officials and qualified recidivism without adequately addressing the specific legal requirements for 'recidiva reiterata' as clarified by recent Supreme Court rulings. The Court found the lower court's reasoning insufficient and its failure to apply the correct legal standard a ground for inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the judgment fails to provide specific and adequate motivation regarding the recognition of qualified recidivism, particularly when the Supreme Court has established that a prior simple recidivism declaration is not strictly necessary if the defendant is already burdened by multiple final convictions for socially dangerous crimes at the time of the new offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLIA FRANCESCO nato a MESSINA il 27/08/1968 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città che, in data 2 marzo 2022, aveva riconosciuto Francesco Allia responsabile dei delitti di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. e 341-bis cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che il primo motivo del ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, nel replicare all'omologa censura articolata con l'atto di appello, ha correttamente fatto riferimento alla presenza di più persone presenti nel momento in cui l'imputato aveva profferito le espressioni ingiuriose nei confronti dei pubblici ufficiali risultando inoltre irrilevante che costoro potessero non averle intese nella immediatezza essendo, infatti, sufficiente che le rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, in quanto già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (cfr., Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828 - 01); ritenuto che il secondo motivo, attinente alla recidiva qualificata, risulta manifestamente infondato atteso che la Corte di appello non ha affatto eluso la doglianza difensiva facendo congruamente riferimento alle sentenze di condanna passate in giudicato e, in tal modo, facendo corretta applicazione del principio ormai ribadito anche dalle SS.UU. di questa Corte, cui, come è noto, era stata rimessa la questione di diritto sul "se, al fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale"; all'esito dell'udienza del 30.3.3023, le SS.UU. hanno risolto il quesito nel senso che "£ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione"; rilevato che, anche in ordine alla pena, la Corte ha motivato sull'esercizio del suo potere discrezionale richiamando la personalità dell'imputato alla luce della sua carriera criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estens