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Ordinanza — n. 18442/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial reform of recidivism penalty as inadmissible due to lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18442/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Cozzolino's appeal against the partial reform of his recidivism conviction inadmissible. The appellant argued against the appellate court's decision to exclude an internal continuation penalty increase, but the court found these arguments merely repetitive of already rejected contentions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new substantive arguments or evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism penalty reform procedural fault fine repetitive grounds rejection internal continuation exclusion prove acquisite illegalmente lacune probatorie diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
come non fosse necessario procedere all'invocata assunzione probatoria, in quanto non necessaria, a fronte di un pacifico svolgimento dei fatti e del carattere eccezionale della previsione di cui all'art. 603 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
art. 603 cod. proc. pen
come non fosse necessario procedere all'invocata assunzione probatoria, in quanto non necessaria, a fronte di un pacifico svolgimento dei fatti e del carattere eccezionale della previsione di cui all'art. 603 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO VINCENZO nato a NOLA il 18/02/1995 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Noia, in data 16 luglio 2019, aveva riconosciuto Vincenzo Cozzolino responsabile del delitto di ricettazione e, in particolare, ha rideterminato la pena escludendo l'aumento per la continuazione "interna" già ritenuta dal primo giudice; rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed esaustiva, con cui, peraltro, la difesa non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato come dal quadro istruttorio emergesse con tutta evidenza la colpevolezza del prevenuto, stante il rinvenimento delle res di provenienza delittuosa nei pressi di luoghi di cui aveva la disponibilità, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine a tali circostanze); considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte di appello evidenziato (cfr., pag.

8) come non fosse necessario procedere all'invocata assunzione probatoria, in quanto non necessaria, a fronte di un pacifico svolgimento dei fatti e del carattere eccezionale della previsione di cui all'art. 603 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presi