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Ordinanza — n. 18441/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by three men convicted of fraud, rejecting arguments on negligence and sentence length.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Sara, Massimiliano, and Giulio Rossi inadmissible, upholding the appellate court's partial reform of their fraud convictions. The appellants argued that the victim's negligence should preclude the crime and that the sentence was excessive, but the court found these points unsupported by law. Consequently, the court rejected the claims regarding the victim's carelessness and the appellants' lack of logical grounds for denying conditional suspension to the brothers.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court must reject appeals that merely reiterate arguments already addressed by the lower court without providing new, valid legal grounds or demonstrating a manifest error in the reasoning regarding the nature of the offense or the appropriateness of the penalty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction upheld victim negligence defense conditional suspension denied appellate court reasoning accusa di truffa incitamento a violare o a rescindere un contratto contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost., n. 186 del 13.06.2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51166 del 25.06.2019, De Sabbata
Sez. 2, n. 55180 del 25.09.2018, Fiume
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROSSI SARA nato a ROMA il 22/04/1986 ROSSI MASSIMILIANO nato a ROMA il 12/01/1981 ROSSI GIULIO nato a VITERBO il 08/05/1959 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato, concedendo a Sara Rossi il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 26 ottobre 2019, aveva riconosciuto la stessa Sara Rossi, Massimiliano Rossi e Giulio Rossi responsabili del delitto di truffa, loro in concorso ascritto, e li aveva condannati alla pena stimata equa e di giustizia, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; lette le note di replica trasmesse dalla difesa che insiste sulla ammissibilità dei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso ripropone, in questa sede, l'analogo rilievo già formulato con l'atto di appello non tenendo conto, tuttavia, se non apparentemente, della risposta che è stata fornita dalla Corte territoriale che, non negando la conoscibilità della circostanza relativa alla proprietà del terreno, ha tuttavia evidenziato come il fatto che la persona offesa fosse stata negligente o imprudente nel non effettuare le opportune verifiche, non esclude, per pacifica giurisprudenza (cfr., Sez. 2 - , n. 51166 del 25/06/2019, De Sabbata, Rv. 278011 - 01:

Sez. 2 - , n. 55180 del 25/09/2018, Fiume, Rv. 274299 - 01), la configurabilità del reato, avendo gli imputati mostrato al predetto il contratto di affitto da cui risultava la proprietà della Piscini, con ciò inducendo la controparte in errore su un presupposto essenziale della vicenda contrattuale ritenuto che il secondo motivo, concernente la entità della pena, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale congruamente motivato sulla istanza difensiva di ulteriore contenimento della pena evidenziando la oggettiva gravità del fatto e la complessità della condotta, snodatasi nel corso di diversi anni per ciò stesso indice rivelatore di peculiare pervicacia; del pari, congruamente motivata è, inoltre, la decisione relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena quanto a Giulio e Massimiliano Rossi, limitandosi, il ricorso, a lamentare la "ingiustizia" di siffatta statuizione senza riuscire ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estenso