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Ordinanza — n. 18439/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18439/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Jonathan Cassar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cassar challenged the lower court's confirmation of his conviction for theft and robbery, arguing excessive sentencing and procedural violations regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal lacked specific legal arguments and failed to reference the correct case law, rendering the grievances abstract and repetitive of issues already addressed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds justifying the review and fails to provide congruent references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds procedural defect specificity requirement court costs award infrazione alla legge sulle armi sanzione penale traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSAR JONATHAN nato a TERMINI IMERESE il 25/10/1993 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Termini Irnerese in data 11/11/2021 nei confronti di JONATHAN CASSAR in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n.

1) cod. pen. (capo A) e artt. 4 L. 110/1975, 61 n.

2) cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica e reiterata. Considerando che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in punto di eccessività della pena inflitta, con conseguente disparità di trattamento in ordine alla quantificazione di pena dei coimputati, nonché la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale con riferimento al mancato riconoscimento della lieve entità della fattispecie di cui al capo sub B), con conseguente diniego della circostanza attenuante di cui al terzo comma, secondo periodo, dell'art. 4 L. 110/1975, sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto pure che tali doglianze, oltre ad essere aspecifiche, risultano finanche meramente riproduttive di profili di censura scrutinati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto al CASSAR (già al minimo edittale per le concesse attenuanti generiche), non sussistendo alcuna disparità di trattamento in punto di quantificazione della pena con il correo GAROFALO, avendo quest'ultimo richiesto applicazione di pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; si veda, ancora, pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al capo sub B) dell'imputazione, non essendo stato correttamente ritenuto lieve un fatto commesso con l'utilizzo di un coltello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023