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Ordinanza — n. 18436/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18436/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18436/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FASANO ALBERTO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 31/10/1987 FASANO MARCO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 01/06/1992 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 18436/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017, Dep. 27/04/2017, Rv. 270120 - 01 e Sez. Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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verbale di sequestro fermo di polizia prove acquisite tramite sorveglianza testimonianza della vittima interrogatorio formale di testimoni sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale salentino aveva riconosciuto Alberto Fasano e Marco Fasano responsabili del delitto di ricettazione e, in particolare, ha ricondotto il fatto nella ipotesi lieve già contemplata nel secondo comma dell'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FASANO ALBERTO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 31/10/1987 FASANO MARCO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 01/06/1992 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale salentino aveva riconosciuto Alberto Fasano e Marco Fasano responsabili del delitto di ricettazione e, in particolare, ha ricondotto il fatto nella ipotesi lieve già contemplata nel secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e, conseguentemente, ha rideterminato la pena inflitta ad entrambi; rilevato che il primo motivo di ricorso ripropone, in questa sede, l'eccezione di inutilizzabilità del verbale di sequestro operato dalla Polizia di Stato-Compartimento della Polizia Ferroviaria, per mancata identificazione, in quell'atto, degli ausiliari di PG che avevano assistito il personale operante, già correttamente disattesa dai giudici merito sul rilievo secondo cui, in tale ipotesi, la polizia giudiziaria si avvale di una facoltà espressamente attribuita dalla legge; correttamente, dunque, la Corte ha ribadito che l'art. 348 co. 4, cod. proc. pen. prevede che «la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera», dovendosi allora ribadire che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero [cfr. sez. 3 n. 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015, Rv. 266267; conf., tra le non massimate, Sez. 4, n. 24096 del 20.3.2018, Rossetto; altrettanto correttamente, inoltre, e prescindendo dal rilievo secondo cui, in ogni caso, la identificazione degli ausiliari era stata comunque formalizzata nell'informativa finale, i giudici di merito hanno sostenuto che, a tutto concedere, non si trattasse di una ipotesi di inutilizzabilità "patologica" e, perciò, la questione non poteva essere sollevata nel momento in cui gli imputati avevano optato per il rito a forma contratta; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato laddove la motivazione della sentenza impugnata è invece assolutamente corretta avendo questa Corte costantemente ribadito che la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa e/o inattendibile spiegazione della provenienza della cosa delittuosa e, comunque, da qualsiasi elemento - anche indiretto - in grado di rivelare la volontà di occultamento dell'agente; ciò non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova e neppure un vulnus alle garanzie difensive dell'imputato, in quanto è proprio struttura della fattispecie incriminatrice che richiede - ai fini dell'indagine sulla provenienza illecita della res - il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr. ex pluribus Cass.

Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017, Dep. 27/04/2017, Rv. 270120 - 01 e Sez. Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere