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Ordinanza — n. 18435/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI WENDY nato a MONTICHIARI il 18/12/1987 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova, in data 3 febbraio 2020, aveva riconosciuto Wendy Argentini responsabile dei fatti di truffa a lei ascritti e l'aveva di conseguenza condannata alla pena finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta del tutto generico dato che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione complessità della procedura assenza di caso di rigore cognizione del ricorso per cassazione grave deficienza del procedimento all'estero allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINI WENDY nato a MONTICHIARI il 18/12/1987 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova, in data 3 febbraio 2020, aveva riconosciuto Wendy Argentini responsabile dei fatti di truffa a lei ascritti e l'aveva di conseguenza condannata alla pena finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di cause di proscioglimento dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta del tutto generico dato che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; considerato che nel caso di specie il ricorso è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 5 e 6 ha ampiamente individuato gli elementi da cui desumere la colpevolezza del prevenuto e argomentato circa la congruità della pena irrogata, peraltro minima (sul punto, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre