Cassation court dismisses appeal claiming lack of minor offense circumstance due to nature of stolen goods and defendant's personality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receipt. The appellant argued for a minor offense circumstance, but the appellate court correctly denied it based on the nature of the stolen items and the defendant's negative personality. The court ruled that these factors consistently justify rejecting the mitigation claim under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; The court must deny the minor offense circumstance when the nature of the res and the defendant's negative personality preclude it, as per consolidated jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO DAVIDE nato a PALERMO il 03/10/1985 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui, il Tribunale del capoluogo siculo, in data 9 dicembre 2019, aveva riconosciuto Davide Tinnirello responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata) ha congruamente motivato sulla impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità del fatto, argomentando sulla base della natura della res ricettata e della negativa personalità del prevenuto, elementi certamente idonei a fondare il diniego secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente