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Ordinanza — n. 18430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione circa la valutazione di attendibilità della persona offesa; 2)11 vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della rapina in furto; la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'uso dell'arma. Il ricorso è inammissibile perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate correttamente, tenendo conto dei rilievi difensivi (pagine 6 e 7); la contestazione dell'aggravante è giustificata, escludendosi, con valutazione in fatto, la natura di cavatappi dell'oggetto utilizzato per minacciare la vittima, avente una lama liscia, lunga cinque, sei centimetri.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La qualificazione giuridica della condotta è corretta, non oggetto di specifico motivo di appello; la questione, pertanto, non è proponibile per la prima volta in cassazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata minaccia nel diritto penale furto di lieve entità tentata rapina oggetto pericoloso reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione circa la valutazione di attendibilità della persona offesa; 2)11 vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della rapina in furto;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLETTO ANGELO nato a GELA il 16/05/1978 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27/06/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea in data 16/01/2020 con la quale Angelo Alletto era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato contestatogli di rapina aggravata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo:

1) la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione circa la valutazione di attendibilità della persona offesa; 2)11 vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della rapina in furto;

3) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'uso dell'arma. Il ricorso è inammissibile perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: le dichiarazioni della persona offesa sono state valutate correttamente, tenendo conto dei rilievi difensivi (pagine 6 e 7); la contestazione dell'aggravante è giustificata, escludendosi, con valutazione in fatto, la natura di cavatappi dell'oggetto utilizzato per minacciare la vittima, avente una lama liscia, lunga cinque, sei centimetri.

La qualificazione giuridica della condotta è corretta, non oggetto di specifico motivo di appello; la questione, pertanto, non è proponibile per la prima volta in cassazione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/202