Italian Court dismisses appeal for lack of legal reasoning regarding sentence length under Art. 648 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pier Giorgio Conti's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Conti argued the appellate court failed to justify the sentence length for the crime under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this claim because the lower court explicitly detailed the statutory minimum, maximum mitigation, and procedural reductions in its written reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal lacking specific legal grounds and references to the reasoning of the contested act is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI PIER GIORGIO nato a ALESSANDRIA il 13/01/1964 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 05/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 20/01/2020, esclusa la continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti di PIER GIORGIO CONTI, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza della motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha correttamente motivato sull'entità della pena irrogata, fissata già nel minimo edittale con l'applicazione dell'attenuante nella massima estensione e congrua riduzione per la scelta del rito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Consigl