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Ordinanza — n. 18427/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Elhadji Samba Ndiaye inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's denial of generic mitigating circumstances, arguing a lack of motivation. The court rejected this because the complaint failed to cite specific legal reasons or reference the relevant parts of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 648 comma secondo cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the precise enunciation of legal grounds justifying the complaint and fails to make appropriate references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds generic complaint mitigating circumstances court costs modalità di calcolo dell'ammenda indennizzo del difensore d'ufficio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 648 comma secondo cod. pen.
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 30/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 01/03/2019, nei confronti di ELHADJI SAMBA NDIAYE, in relazione al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod.
Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 30/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 01/03/2019, nei confronti di ELHADJI SAMBA NDIAYE, in relazione al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE ELHADJI SAMBA nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 30/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 01/03/2019, nei confronti di ELHADJI SAMBA NDIAYE, in relazione al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, seppur analiticamente, ha adeguatamente motivato (a fronte peraltro di un motivo di gravame del tutto generico che non si confrontava con la motivazione sul punto del primo giudice) in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunale, con il riconoscimento dell'attenuante speciale del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. come prevalente rispetto alla recidiva, così pervenendo ad una pena congrua in relazione parametri di legge, alla gravità del fatto ed alla personalità del reo, in considerazione dei diversi precedenti a carico dello stesso e tenuto conto che tali condanne sono risultate inconciliabili con gli altri benefici di legge; rilevato che la memoria difensiva dell'08/03/2023 ribadisce il motivo di ricorso e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il