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Ordinanza — n. 18422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREMASCHI STEFANO nato a AOSTA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea in data 07/03/2018 nei confronti di Stefano Cremaschi in relazione ai reati di cui agli artt. 55 d. Igs. 231/2007 (capo 1), 641 cod. pen. (capi 2 e 3), 483 cod. pen. (capi 4 e 5). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, commessi tra il 27 gennaio 2015 e il 10 marzo 2014.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 18422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'applicazione della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. implica l'aumento di due terzi del tempo ordinario e del periodo di sospensione ex art. 161 cod. pen., nell'irrilevanza del giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti (in tal senso la giurisprudenza, citata a pag. 3 della sentenza impugnata); recidiva indubbiamente applicata, come si evince dal testo della sentenza di primo grado, anche se l'inasprimento della pena è stato neutralizzato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riduzione della pena revisione della sentenza penale criminalità persistente remissione della pena responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. pen
implica l'aumento di due terzi del tempo ordinario e del periodo di sospensione ex art. 161 cod. pen., nell'irrilevanza del giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti (in tal senso la giurisprudenza, citata a pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREMASCHI STEFANO nato a AOSTA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 22/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ivrea in data 07/03/2018 nei confronti di Stefano Cremaschi in relazione ai reati di cui agli artt. 55 d. Igs. 231/2007 (capo 1), 641 cod. pen. (capi 2 e 3), 483 cod. pen. (capi 4 e 5). Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di Appello rilevato l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, commessi tra il 27 gennaio 2015 e il 10 marzo 2014.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'applicazione della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. implica l'aumento di due terzi del tempo ordinario e del periodo di sospensione ex art. 161 cod. pen., nell'irrilevanza del giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti (in tal senso la giurisprudenza, citata a pag. 3 della sentenza impugnata); recidiva indubbiamente applicata, come si evince dal testo della sentenza di primo grado, anche se l'inasprimento della pena è stato neutralizzato dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Co