Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Article 546 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal lacked the required specificity under Article 581, paragraph 1, letter c), of the Code of Criminal Procedure. The appellant criticized the appellate court's reasoning generically without identifying the specific factual or legal elements at the core of the grievance. Consequently, the court held that the appeal failed to enable the court of law to exercise its supervisory role, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds of appeal lack specificity, as the appellant must clearly indicate the factual or legal elements underlying the criticism to allow the court of law to exercise its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZZA NASSIM nato il 28/02/1997 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 20/12/2021 nei confronti di NASSIM GHAZZA in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 337, 61 n. 2 cod. pen. (capo A) e art. 648 cod. pen. (capo B). Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/