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Ordinanza — n. 18420/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaints; facts and evidence already fully examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18420/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different legal classification of the crime and greater leniency, but the Court found these arguments to be mere complaints lacking new factual evidence. Since the lower courts had already thoroughly examined the evidence and legal reasoning, the Court rejected the appeal as it offered no new grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or arguments not already examined; mere complaints or repetitions of arguments already rejected by the lower courts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints repetition of arguments exhausted review Court of Cassazione attività criminosa commisurazione della pena per rapina azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 588 cod. pen.
Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata riqualificazione del fatto sub A) ai sensi dell'art. 588 cod.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
all'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
art. 588 cod. pen
Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata riqualificazione del fatto sub A) ai sensi dell'art. 588 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAJA HOUSSAM nato a RIVOLI il 07/07/2000 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 14/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale di Torino in data 21/09/2021, revocando la sospensione condizionale della pena concessa a HOUSSAM RAJA, ha rideterminato la pena inflitta al medesimo nella misura di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 582, 585 in rel. all'art. 61 n. 2 cod. pen. (capo B), con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata riqualificazione del fatto sub A) ai sensi dell'art. 588 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione relativamente al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo sub B), nonché la violazione di legge in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto.

Sul punto, si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio a carico del prevenuto, costituito dalle dichiarazioni delle persone offese e dai successivi riconoscimenti fotografici, riscontrati dai filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza, peraltro non smentiti dalle dichiarazioni del reo, che non ha neppure contestato l'esattezza della identificazione: tutti elementi, questi, che hanno consentito di ritenere provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il ruolo attivo avuto dal RAJA nella commissione del reato di cui al capo sub A) e che hanno comportato la reiezione dell'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 588 cod. pen.; del pari, i frames estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza di un locale hanno evidenziato come l'odierno ricorrente abbia preso parte alla fase iniziale dell'aggressione di una delle persone offese e quindi, pur non avendo avuto un ruolo di particolare rilievo nella causazione delle lesioni stesse, il suo contributo iniziale all'azione violenta - quanto meno dal punto di vista morale - non è stato correttamente posto in dubbio; da ultimo, si veda pag. 8 della sentenza impugnata sulle ragioni per cui la Corte territoriale ha condiviso la decisione del GIP circa il riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza con la recidiva contestata, in considerazione delle condanne irrevocabili riportate dal RAU anteriormente ai fatti oggetto di giudizio di secondo grado (peraltro assolto da un reato di furto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. pochi giorni prima dei fatti in contestazione), della condotta particolarmente violenta e del comportamento processuale tenuto, nonché della carenza di elementi positivi da valorizzare per addivenire ad una modifica del giudizio di bilanciamento già effettuato dal GIP in termini di equivalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro