Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge on attempted robbery qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower courts erred in qualifying the act as attempted robbery instead of attempted theft, claiming a lack of legal motivation. The court rejected this, noting that evidence proved the appellant used violence against a security guard immediately after stealing goods to escape, which legally constitutes attempted robbery under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as demonstrated when the appellant fails to address the court's reasoning regarding the specific elements of attempted robbery proven by the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA DENIS nato a ROMA il 21/07/1997 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 09/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 14/09/2020 nei confronti di DENIS CARROZZA in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma secondo cod. pen., con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione e la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina (in luogo della più lieve ipotesi di tentato furto), è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di norme penali, manifestamente smentite dalle risultanze probatorie acquisite agli atti processuali, nonché in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; ritenuto pure che con tale doglianza il ricorrente non si confronta con le pertinenti motivazioni della Corte territoriale esposte a pag. 3 della sentenza impugnata, in cui i giudici d'appello - in condivisione con la ricostruzione fattuale/ giuridica operata dal Tribunale - hanno confermato la qualificazione del fatto nei termini di tentata rapina impropria (e non già di furto tentato, sì come prospettato dalla difesa); ciò poiché è stato provato dagli atti di PG e del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dall'addetto alla vigilanza MONGIOVI (tutti atti utilizzabili per la scelta del rito abbreviato) che il CARROZZA, dopo aver sottratto diversi prodotti alimentari dagli scaffali del supermercato Esselunga e dopo essere stato fermato all'uscita dal sorvegliante stesso, poneva le mani sul petto di costui e lo spintonava per farlo indietreggiare e guadagnarsi in tal modo la fuga (e di ciò vi è ulteriore evidenza nel rinvenimento delle tracce ematiche dell'imputato - dovute ad una ferita sulla mano - sulla maglietta dello stesso MONGIOVI), così integrando perfettamente gli estremi del reato contestato, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui dà luogo al tentativo di rapina impropria la condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portata a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, immediatamente dopo la sottrazione dei beni adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.
U., n. 3452 4952 del 19/04/2012, Rv. 253153-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2