Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding alternative evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Longobardi and Pisu inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding the criminal conduct was flawed, but the Court rejected this claim. The decision rests on the principle that alternative evaluations of evidence are immune from review in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on the alternative evaluation of evidence are inadmissible as they constitute a mere re-evaluation of facts and law reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LONGOBARDI DOMENICO nato a NOCERA SUPERIORE il 15/12/1966 PISU FABIO nato a BIELLA il 07/10/1981 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 16/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 14/05/2019, ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati Domenico Longobardi e Fabio Pisu in ordine ai reati di usura ad essi rispettivamente ascritti. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con lo stesso atto. Con un unico motivo hanno eccepito il vizio di motivazione circa la ricostruzione della condotta delittuosa. Il motivo non è consentito in sede di legittimità, consistendo nella valutazione alternativa delle prove dichiarative acquisite, valutate dai giudici di merito in termini conformi, immuni da vizi rilevanti in questa sede (pagine 10 e 11 della sentenza impugnata). I ricorsi devono essere dichiarati, quindi, inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Consig