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Ordinanza — n. 18415/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of motivation without specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Enrico Dall'O Siletti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for fraud and identity theft solely on generic grounds of insufficient motivation and lack of proof. The court rejected these arguments as they merely requested a re-evaluation of evidence without providing specific factual criticism or new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and pertinent; generic complaints regarding motivation or evidence that merely request a re-evaluation of facts are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic lack of motivation re-evaluation of evidence fraud conviction identity theft charges usurpazione d'identità truffa all'assistenza sociale perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007
ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'O SILETTI ENRICO nato a COSSATO il 14/09/1969 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 23/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 26/07/2021 nei confronti di ENRICO DALL'O SILETTI in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 494 e 640 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale per omessa motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e l'assenza di elementi probatori certi, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di meriti, con cui il ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del prevenuto, il quale si è impossessato dei documenti di identità della parte offesa, con il raggiro consistito nella promessa di un lavoro, al fine di attivare delle utenze Enel proprio presso l'indirizzo ove era residente e utilizzando per l'attivazione il numero di telefono a lui intestato, così integrando pienamente gli elementi costitutivi dei reati contestati); osservato, peraltro, che le censure difensive, pur nella loro genericità, tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

/(1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023