Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Emanuele Longoni, challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft and recidivism but did not specify the exact points of law violated. The court ruled that without clear identification of the factual or legal grounds for the criticism, the appellate judge could not exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the critical observations regarding the facts or law are not explicitly stated and argued, preventing the court of law from identifying the grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI EMANUELE nato a PINEROLO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 03/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Torino in data 03/09/2021 nei confronti di EMANUELE LONGONI in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo e terzo n. 3 quinquies cod. pen., con la recidiva prevista dall'art. 99 comma primo cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancato proscioglimento del ricorrente, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/