Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18413/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18413/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Emanuele Longoni, challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft and recidivism but did not specify the exact points of law violated. The court ruled that without clear identification of the factual or legal grounds for the criticism, the appellate judge could not exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the critical observations regarding the facts or law are not explicitly stated and argued, preventing the court of law from identifying the grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity Article 581 Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural defect supervisory power clear grounds requirement Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI EMANUELE nato a PINEROLO il 29/04/1994 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 03/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Torino in data 03/09/2021 nei confronti di EMANUELE LONGONI in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo e terzo n. 3 quinquies cod. pen., con la recidiva prevista dall'art. 99 comma primo cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. per mancato proscioglimento del ricorrente, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/