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Ordinanza — n. 18411/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against double conviction for theft due to procedural violations and lack of alternative fact analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a double conviction for theft, arguing procedural violations regarding oral hearings and a lack of alternative fact analysis. The court rejected these claims, noting the absence of a request for oral proceedings and the lower courts' proper assessment of the unproven alternative version.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged procedural violations are manifestly refuted by the record, and a claim for alternative fact analysis is not permitted in cassation review unless the appellate court reformulated the first-instance decision.

Parole chiave

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double conviction procedural violation alternative facts cassation appeal theft offense oral hearing court costs censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.
Art. 23 bis 1 n. 176/2020
3 della sentenza, non essendo stata depositata la relativa istanza di presenza ai sensi dell'art. 23 bis 1 n.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 14/06/2019 nei confronti di ROSOLINO ANCONA in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva di cui ex art.
artt. 179 cod. proc. pen
Considerando che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCONA ROSOLINO nato a BIELLA il 02/04/1967 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 14/06/2019 nei confronti di ROSOLINO ANCONA in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., con la recidiva di cui ex art. 99, comma secondo n. 1 cod. pen. Considerando che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 179 cod. proc. pen. e 429 comma 1 lett.

f) cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché afferente ad asserita violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti: ed invero, non risulta emersa la circostanza che la difesa abbia mai avanzato istanza di trattazione orale, con conseguente corretto svolgimento dell'udienza in forma camerale senza la partecipazione delle parti, come pure non ha mancato di rilevare la Corte a pag. 3 della sentenza, non essendo stata depositata la relativa istanza di presenza ai sensi dell'art. 23 bis 1 n. 176/2020, con conseguente irrilevanza della presenza dell'imputato, comparso in aula solo per depositare documentazione, non considerata dalla Corte poiché tardiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancanza della motivazione in ordine alla valutazione alternativa dei fatti fornita dal ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha dato congruamente conto delle ragioni ostative al riconoscimento della versione alternativa dell'imputato, non provata e, comunque, intrisa di incongruità e inverosimiglianze che non sono state in grado di scalfire la puntuale ricostruzione dei fatti e la corretta valutazione probatoria già effettuata dal Tribunale; osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il