Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding Article 546 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet the specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's decision on Article 546 but failed to identify specific factual or legal grounds for the criticism. Consequently, the court ruled that without clear arguments, the appellate judge could not exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for criticism lack specificity, as the appellant must clearly indicate the factual or legal elements underlying the complaints to enable the supervisory judge to exercise its review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSAOUD AHMED nato il 30/08/1981 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 29/06/2020 nei confronti di AHMED MESSAOUD in relazione al reato di cui agli artt. 61 comma primo n. 10), 628 commi primo e undicesimo cod. pen. (capo A) e artt. 61 comma primo n. 2), 337 cod. pen. (capo B), con la recidiva prevista dall'art. 99 comma primo cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la mancanza della motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/0