Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding motivation defects under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning on generic grounds of insufficiency and illogic without specifying particular points. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; The appeal must specify the exact points of the decision under attack and the factual or legal elements supporting the criticism to allow the court of law to exercise its review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ALESSANDRO nato a PALERMO il 07/10/1987 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 13/12/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 19/06/2019 nei confronti di ALESSANDRO GAROFALO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 comma secondo cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio della motivazione per carenza ed illogicità della stessa, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04