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Ordinanza — n. 18405/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding motivation defects under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's decision on vague claims of motivational defects without identifying the precise points of the judgment under review. The court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirement of clearly stating the factual or legal elements supporting the criticism, thereby preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the critical remarks regarding the facts or law are not explicitly stated and argued, failing to allow the court of law to identify the grievances and exercise its review.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal motivational defects code of criminal procedure supervisory review clear identification of grievances procedural requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/01/1990 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 23/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 29/10/2020 nei confronti di GIUSEPPE BRUNO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04