Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM KHADIM nato il 05/01/1985 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 23/06/2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Larino in data 23/09/2020, su appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, ha dichiarato KHADIM THIAM colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 648 cod. pen.) e B (art. 474 cod. pen.) dell'imputazione e, unificandoli sotto il vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 cod. pen, art. 474 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 18403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen.) e B (art. 474 cod. pen.) dell'imputazione e, unificandoli sotto il vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci altri reati traffico qualificato di stupefacenti altri capi d'accusa recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 cod. pen
art. 474 cod. pen
pen.) e B (art. 474 cod. pen.) dell'imputazione e, unificandoli sotto il vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'ipotesi attenuata di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIAM KHADIM nato il 05/01/1985 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza emessa in data 23/06/2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Larino in data 23/09/2020, su appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, ha dichiarato KHADIM THIAM colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 648 cod. pen.) e B (art. 474 cod. pen.) dell'imputazione e, unificandoli sotto il vincolo della continuazione, con la concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia nella misura di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente reiterati di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui ricorrente omette il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocata norma, in considerazione della pluralità dei capi contraffatti, nonché del valore non irrisorio degli stessi e della presenza già nel circuito commerciale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 Il Consigliere Estensore Il Pre