Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding subjective element of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Ahmed Seifeddine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's sole ground of complaint was a generic allegation of insufficient motivation regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods. The court rejected this because the argument lacked specific points of criticism and merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not supported by concrete specificity and pertinence, failing to clearly indicate the specific points of criticism or legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AHMED SEIFEDDINE nato il 20/12/1994 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 07/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Marsala in data 01/03/2021 nei confronti di SEIFEDDINE BEN AHMED in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., con la recidiva ex art. 99 comma quarto in relazione al comma secondo nr. 1 e 2 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce il ricorso; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere assolutamente generica ed inconferente, risulta finanche meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte della Corte territoriale, la quale - con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, che hanno saldato ed integrato la motivazione del Tribunale - ha correttamente dedotto l'elemento soggettivo del reato in considerazione del fatto che il ricorrente non sia riuscito a fornire una giustificazione plausibile circa l'eventuale legittima detenzione del telefono cellulare (di provenienza furtiva) rinvenuto nella sua disponibilità, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/20