Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as grounds are repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Noschese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Noschese challenged the Palermo Court of Appeal's confirmation of his conviction for receiving stolen property, citing contradictions in reasoning and errors in applying procedural articles regarding subjective intent and sentencing mitigation. The court rejected these arguments because they merely repeated the substantive legal assessments already made by the lower courts on the evidence and the defendant's negative personality profile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the substantive legal evaluations already made by the court of first instance without presenting new arguments or evidence are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOSCHESE ANTONIO nato a PALERMO il 05/12/1994 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 01/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 12/02/2020 nei confronti di Antonio Noschese in relazione al reato di ricettazione (di un telefono cellulare). Considerato che i motivi di ricorso - che contestano, per un verso, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in ordine al mancato raggiungimento della prova circa l'elemento soggettivo del reato e all'esclusione della particolare tenuità dell'ipotesi di ricettazione e, per altro verso, il trattamento sanzionatorio (diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento al possesso del cellulare di provenienza furtiva e alla mancanza di plausibili giustificazioni a riguardo nonché al valore del bene ricettato, ostativo sia all'attenuazione della responsabilità ex art. 648, secondo comma, cod. pen. sia al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; considerato che anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato, atteso il riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalle modalità della condotta delittuosa, in assenza di elementi valutativi in senso contrario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023