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Ordinanza — n. 18399/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18399/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18399/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENOTTI ROBERTO nato a FUCECCHIO il 28/08/1961 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 20/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Urbino in data 12/02/2019 nei confronti di ROBERTO MENOTTI in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma secondo, 640, 61 n. 7), 99 quarto comma cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa (relativa all'escussione della p.o.) e l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in ordine alla querela della parte offesa acquisita al fascicolo del dibattimento in violazione degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché reiterano pedissequamente profili di censura già compiutamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata sulle ragioni per cui non è mai stata disposta l'audizione della parte offesa, legate alle condizioni di salute risultanti dalla documentazione medica prodotta ed allegata dalla p.o.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18399/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 comma secondo, 640, 61 n. 7), 99 quarto comma cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa (relativa all'escussione della p.o.) e l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in ordine alla querela della parte offesa acquisita al fascicolo del dibattimento in violazione degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché reiterano pedissequamente profili di censura già compiutamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata sulle ragioni per cui non è mai stata disposta l'audizione della parte offesa, legate alle condizioni di salute risultanti dalla documentazione medica prodotta ed allegata dalla p.o.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa reato economico irregolarità finanziarie ripetizione dell'indebito truffa all'assistenza sociale falsificazione di monete
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENOTTI ROBERTO nato a FUCECCHIO il 28/08/1961 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 20/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Urbino in data 12/02/2019 nei confronti di ROBERTO MENOTTI in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma secondo, 640, 61 n. 7), 99 quarto comma cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa (relativa all'escussione della p.o.) e l'inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in ordine alla querela della parte offesa acquisita al fascicolo del dibattimento in violazione degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen., sono inammissibili poiché reiterano pedissequamente profili di censura già compiutamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pag. 3 e ss. della sentenza impugnata sulle ragioni per cui non è mai stata disposta l'audizione della parte offesa, legate alle condizioni di salute risultanti dalla documentazione medica prodotta ed allegata dalla p.o.

Romboni Simonetta, le cui precipue dichiarazioni sono state estratte dalla querela sporta dalla stessa ed acquisita al fascicolo del dibattimento su istanza del Pubblico Ministero, senza peraltro che la difesa abbia eccepito o contestato alcunché in ordine alla sua utilizzabilità all'udienza dell'udienza dell' 11/02/2014; nondimeno, anche a prescindere dalla utilizzabilità o meno della querela ai fini probatori, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto del compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, fondato sulle dichiarazioni dei testi già escussi in primo grado, il cui deposto è stato corroborato dalla querela sporta dalla p.o. per ordinativi di merce mai ordinati dalla stessa, con falsificazione delle sue sottoscrizioni, anche in considerazione delle evidenze costituite dalla eterogeneità delle attività lavorative facenti capo da un lato alla Romboni e dall'altro al prevenuto, che hanno confortato al di là di ogni ragionevole dubbio l'estraneità della prima alla vicenda, con conseguente sussistenza a carico del MENOTTI degli elementi integrativi del reato in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/