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Ordinanza — n. 18398/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding non-punishability under Art. 131 bis CP for theft of a mobile phone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18398/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the theft of a mobile phone should be considered non-punishable under Article 131 bis of the Penal Code due to the specific circumstances. The court rejected this, stating that the loss of the phone caused significant personal, family, and professional harm, which precludes the application of the non-punishability provision regardless of the phone's commercial value.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The court holds that the loss of a mobile phone constitutes a significant damage to the victim's personal and professional sphere, thereby excluding the application of the non-punishability provision under Article 131 bis of the Penal Code.

Parole chiave

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non-punishability provision theft of mobile phone Article 131 bis Penal Code specific recidivism inadmissible appeal ricettazione corruzione nell'esecuzione forzata fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
(dopo la riqualificazione del reato operata dal Tribunale nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (dopo la riqualificazione del reato operata dal Tribunale nell'ipotesi attenuata di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 156 del 21/07/2020 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO SALVATORE nato a PALERMO il 29/06/1967 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 03/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani in data 01/02/2021 nei confronti di SALVATORE ORLANDO, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen, con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. (dopo la riqualificazione del reato operata dal Tribunale nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen.) in asserito contrasto con sentenza n. 156 del 21/07/2020 della Corte Costituzionale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinenti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto invocata dalla difesa, atteso che la perdita de/possesso de/proprio telefono cellulare comporta nella sfera affettiva, familiare e lavorativa una perdita tale da escludere in radice la possibilità che il fatto sia ritenuto non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., indipendentemente dal maggiore o minore (e persino modesto o irrilevante valore) che il bene possa avere in ambito commerciale; la corte considera cioè non esiguo il danno, valutato nel suo complesso, in considerazione altresì che non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023