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Ordinanza — n. 18397/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for robbery and assault due to vague grounds and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alessia Amato's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant contested the conviction for robbery and assault, arguing the lower court violated specific criminal code articles regarding sentencing. The court rejected this because the appeal failed to clearly identify the specific points of error and lacked detailed legal reasoning, while also affirming the lower court's discretion in imposing a severe penalty for the defendant's recidivism and lack of remorse.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to clearly specify the grounds of complaint and the specific points of law violated, particularly when the contested issue concerns the general congruity of the sentence rather than a specific legal error.

Parole chiave

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inadmissible appeal vague grounds complaint sentencing discretion robbery conviction criminal procedure law allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di cassazione lesioni semplici qualificate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 133-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALESSIA nato a CARINI il 06/06/1987 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 07/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 22/06/2021 nei confronti di ALESSIA AMATO in relazione ai reati di rapina (due consumate e una tentata) e di lesioni personali. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché non indica chiaramente i capi o i punti ai quali si riferisce, essendo peraltro privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto, peraltro, che tale doglianza non è scandita da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi peraltro con le pertinenti ragioni della Corte territoriale esposte a pag. 6 della sentenza impugnata, in cui i giudici d'appello hanno correttamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta alla ricorrente, in considerazione della gravità e della reiterazione delle condotte, sintomatiche di particolare spregiudicatezza e di una pervicacia criminale, tenuto pure conto della particolare intensità del dolo (dedotta delle lesioni inflitte alle pp.00., persone fragili e vulnerabili, quantificate con prognosi di 10 giorni): sicché, correttamente l'AMATO non è risultata meritevole delle circostanze attenuanti generiche, anche valutando il suo contegno processuale (tendente al mendacio), rivelatore di assenza di resipiscenza; osservato pure che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, assolutamente non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i